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Deducibilità fiscale dello smartphone aziendale: guida completa per Partita IVA

tempo lettura: 4 minuti
15 settembre 2026
| Mobile & Smartphone

Sommario

    Deducibilità fiscale dello smartphone

    Nell’era del lavoro agile, lo smartphone è diventato il vero centro nevralgico della produttività. Tuttavia, affidarsi ai dispositivi personali dei collaboratori (il cosiddetto approccio BYOD – Bring Your Own Device) rappresenta oggi un rischio troppo alto per la sicurezza dei dati sensibili. Dotare il proprio team di uno smartphone aziendale è una scelta strategica imprescindibile: garantisce massima efficienza operativa, tutela le informazioni attraverso standard di sicurezza aziendali e separa nettamente la vita lavorativa da quella privata. Un investimento fondamentale che, conoscendo le giuste regole sulla deducibilità fiscale dello smartphone aziendale, offre anche importanti vantaggi fiscali.

    L’acquisto di uno smartphone aziendale consente sempre di recuperare il costo sostenuto? E l’IVA è detraibile integralmente? Cosa accade se il cellulare dell’azienda viene dato in uso al dipendente?

    La deducibilità fiscale dello smartphone segue regole diverse a seconda della tipologia di spesa e del regime fiscale applicabile. Per orientarsi è necessario distinguere tra costo del dispositivo, spese di utilizzo e disciplina IVA.

    Come funziona la deducibilità fiscale dello smartphone aziendale

    Le regole sulla deducibilità fiscale dello smartphone in azienda possono essere sintetizzate in cinque punti chiave.

    1. Quali spese rientrano nella disciplina fiscale

    La norma di riferimento per le imprese è l’art. 102, co. 9 del TUIR; per i professionisti e lavoratori autonomi, l’art. 54 quinquies, co. 4 del TUIR.

    Entrambe si applicano alle “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”: una formula tecnica che, nella pratica, comprende sia la linea fissa sia la telefonia mobile (Risoluzione n. 104/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate).

    Le voci di costo incluse nella disciplina sono:

    • il prezzo di acquisto del dispositivo
    • i canoni di noleggio o locazione finanziaria
    • i canoni di abbonamento e i costi di traffico voce e dati
    • le spese di manutenzione e riparazione
    • la quota di IVA non detraibile

    Per ciascuna di queste voci occorre applicare le regole fiscali illustrate nei punti che seguono.

    2. Smartphone aziendale: criteri di deduzione del costo e delle spese di utilizzo

    Se il dispositivo è destinato a essere utilizzato durevolmente nell’attività, il suo costo costituisce un’immobilizzazione materiale e viene dedotto attraverso l’ammortamento, anziché integralmente nell’anno di acquisto.

    Per gli smartphone il coefficiente di ammortamento è generalmente pari al 20%. Nel primo anno, tuttavia, la quota di ammortamento è ridotta alla metà, indipendentemente dal momento dell’acquisto. Di conseguenza, a fronte di un acquisto di 1.000 euro, la quota deducibile è generalmente pari a 100 euro nel primo esercizio e a 200 euro nei successivi, fino al completo recupero del costo.

    Se lo smartphone ha un valore unitario non superiore a 516,46 euro, il costo può essere dedotto integralmente nell’esercizio di sostenimento, senza procedere all’ammortamento.

    Le spese di gestione, come canoni telefonici, traffico voce e dati, manutenzione e riparazioni, sono dedotte secondo le regole del regime contabile adottato.

    In contabilità ordinaria si applica il principio di competenza, per cui le spese sono dedotte nell’esercizio a cui si riferiscono. Ad esempio, un canone di abbonamento relativo al periodo dicembre 2026-gennaio 2027 sarà dedotto in parte nel 2026 e in parte nel 2027, anche se la relativa fattura è stata pagata interamente nel 2026.

    In contabilità semplificata trova normalmente applicazione il principio di cassa, per cui le spese sono dedotte nell’anno in cui vengono sostenute. Di conseguenza, nell’esempio precedente, il canone non sarebbe ripartito tra i due esercizi, ma dedotto integralmente nel 2026.

    Le regole illustrate finora riguardano esclusivamente il momento in cui il costo viene dedotto. Resta invece da stabilire quale quota sia effettivamente deducibile ai fini fiscali.

    3. La regola generale: deduzione all’80%

    Per imprese e professionisti in regime ordinario o semplificato, i costi elencati sopra sono deducibili nella misura dell’80% dal reddito imponibile.

    Ad esempio, per uno smartphone acquistato a 1.000 euro e ammortizzato al 20%, nel primo esercizio la quota di ammortamento è pari a 100 euro, dei quali sono deducibili 80 euro.

    Analogamente, un canone telefonico annuo di 600 euro consente una deduzione di 480 euro.

    Chi aderisce al regime forfettario, invece, non può dedurre alcuna spesa in modo analitico. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi incassati un coefficiente di redditività che varia in base al tipo di attività svolta ed è fissato dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89): i costi reali non entrano nel conteggio.

    4. L’IVA non detraibile: cos’è e come incide sulla deduzione

    Deduzione del costo e detrazione dell’IVA rispondono a regole differenti: è quindi opportuno esaminarle separatamente.

    La deduzione incide sulle imposte sui redditi, riducendo il reddito imponibile sul quale vengono calcolate IRPEF o IRES. La detrazione dell’IVA, invece, consente di recuperare, in tutto o in parte, l’imposta assolta sugli acquisti, secondo le regole previste dal DPR n. 633/1972.

    In particolare, per le spese telefoniche l’IVA è detraibile in misura diversa a seconda dell’utilizzo del dispositivo:

    • uso esclusivamente aziendale: IVA detraibile nella misura del 100%
    • uso promiscuo: l’ammontare dell’IVA indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. (art.19, c.4). Nella pratica, si applica generalmente una detrazione del 50%, in quanto dimostrare una percentuale superiore richiede adeguati elementi probatori ed espone più facilmente a verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria

    La stessa percentuale vale sia per l’acquisto del dispositivo sia per tutti i costi di gestione: abbonamenti, traffico voce e dati, manutenzione, riparazione.

    Il nodo dell’IVA indetraibile

    La quota di IVA non detraibile non viene persa, ma si aggiunge al costo sostenuto, che si tratti di acquisto del dispositivo o di spese di utilizzo e manutenzione.

    Un esempio concreto: uno smartphone costa 1.000 euro oltre l’IVA (220 euro). Se l’IVA è detraibile nella misura del 50%, il soggetto passivo recupera 110 euro, mentre i restanti 110 euro costituiscono IVA indetraibile. Tale importo confluisce nel costo fiscalmente rilevante del bene, che diventa pari a 1.110 euro. Su tale valore saranno poi applicate le regole ordinarie di deduzione previste dal TUIR (ad esempio, l’ammortamento – se il bene è iscritto tra le immobilizzazioni – e la deducibilità dell’80%).

    5. Il cellulare aziendale dato in uso ai dipendenti

    Quando un’azienda assegna un dispositivo aziendale a un dipendente per uso promiscuo, entra in gioco la disciplina dei fringe benefit.

    Il beneficio concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ed è determinato, ai sensi dell’art. 51, co. 3 e dell’art. 9 del TUIR, in misura corrispondente al costo delle telefonate, effettuate per finalità personali, risultante dalla bolletta.

    Se il dipendente versa al datore di lavoro un corrispettivo per l’utilizzo del bene o del servizio aziendale, il valore del fringe benefit imponibile è determinato al netto delle somme corrisposte.

    Diverso è il caso in cui l’azienda rimborsi al dipendente una quota delle spese telefoniche sostenute sul proprio dispositivo per ragioni di lavoro. In questo scenario, il rimborso costituisce reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 1 del TUIR (Risoluzione n. 74/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate).

    Deducibilità fiscale dello smartphone: gli aspetti da ricordare

    L’acquisto di uno smartphone aziendale è un’operazione frequente nell’attività di imprese e professionisti, ma il suo trattamento fiscale dipende da una serie di verifiche preliminari: regime fiscale adottato, modalità di utilizzo del dispositivo, valore del bene e corretto trattamento dell’IVA.

    Valutare questi aspetti fin dall’acquisto permette di applicare correttamente la normativa ed evitare errori nella determinazione del reddito imponibile.

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